mercoledì 28 novembre 2012
Nuovo Regolamento condominiale - Parti comuni
Il nuovo articolo 1117 bis consentirà poi all'assemblea di incidere sulla titolarità delle cose comuni. Sarà più difficile definire il condominio come «ente di mera gestione», poiché la maggioranza potrà decidere se alcuni beni interessino ancora la collettività dei proprietari e debbano quindi continuare ad appartenere pro indiviso ai condomini, o se debbano assumere «nuova destinazione d'uso». La maggioranza di 4/5 dei condomini, con 4/5 dei millesimi, potrà constatare che è venuta meno l'utilità di impianti e cose, che potranno essere dismessi e ceduti a terzi. In questi casi l'avviso di convocazione sarà affisso «nei locali di maggior uso comune» per almeno trenta giorni e dovrà essere recapitato almeno venti giorni prima della riunione. Impianti e beni dei quali sia venuta meno l'utilità comune muteranno natura, talché saranno ex parti comuni che si potranno dismettere e quindi cedere ad altri. Non si tratterà, però, soltanto di «vendere le parti comuni», come taluno ipotizza. Viene a cadere uno steccato molto più importante, che potrà modificare la natura del condominio, certamente meno legato al diritto romano e forse anche più moderno ed adeguato ai nostri tempi; ma questa è valutazione che attende conferme.
Riunione di condominio
Purtroppo devo "rimproverare" a tutti una scarsa affluenza alle riunioni condominiali, ovviamente ognuno di noi ha difficoltà sia dovute al lavoro e altro...però è importante in questi casi segnalare l'eventuale assenza e fornire la delega a chi può partecipare.
All'ultima riunione di giorno 21 Nov il condominio si aspettava una risposta da parte nostra, riguardo alla storia della stradella e invece non abbiamo portato alcun documento e nemmeno segnalato qualcosa per discuterne alle prossime riunioni come "Varie ed eventuali".
Iscriviti a:
Post (Atom)