I passi carrai comprendono sia l'eventuale scivolo per evitare sobbalzi di una vettura sia l'intero tratto di marciapiede tra il portone e la fine del marciapiede stesso. Una precisazione importante: il passo carraio è dato in concessione ai condomini che possono essere costretti o meno dal Comune a versare o una tassa (la TOSAP) oppure un canone comunale (la COSAP), che si calcola in proporzione al numero di metri quadrati di passo carraio. I due tributi, alternativi, si pagano talora anche per le strade private, se sottoposte a servitù di pubblico passaggio. Il tributo è dovuto da tutti i condomini le cui unità immobiliari sono servite dal passo carraio (per cui sarebbero esclusi molti negozianti), al di là del fatto che abbiano l'auto o no. Gli inquilini, invece, non sono tenuti (anche se lo utilizzano). Competente a pagarla è l'amministratore: in sua mancanza, a detta delle Finanze, può essere obbligato ciascun condomino, che potrà rivalersi poi sugli altri. La legge Finanziaria per il 1996 ha comunque esentato dalla tassa i passi carrai sprovvisti di manufatti (cioè dello scivolo) e quelli di larghezza inferiore a un metro, anche se abusivi.
A norma dell'art. 22, comma 2, del codice della strada tutti i passi carrai debbono essere provvisti di apposita autorizzazione comunale, che va richiesta con domanda in carta da bollo. In seguito all'autorizzazione ricevuta, sarà possibile apporre il cartello previsto di divieto di sosta. L'autorizzazione va richiesta anche qualora il Comune abbia deciso per l'esenzione dal canone di occupazione del suolo pubblico. Se il cartello non è stato posto, o è irregolare, le auto hanno la possibilità di posteggiare davanti al passo carraio.
Gli anditi sono l'androne (il passaggio che immette dal portone alle scale o al cortile) e i corridoi che consentono la comunicazione fra uno spazio condominiale e uno di proprietà o tra due parti dello stesso condominio. Sono in genere di proprietà comune anche quando servono solo i condomini di un solo piano.
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